Misure di prevenzione di condotte violente o moleste

Sicurezza sul lavoro

Misure di prevenzione di condotte violente o moleste

Con la Circolare INL 1/2026 si indica che l’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159/2025 (*) ha modificato l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungendo l’ulteriore lettera z-bis) per effetto della quale, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62 e si evidenzia che l’obbligo ricade nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008.

*norma non modificata dalla Legge di conversione n. 198/2025