Dispositivi di Protezione Individuali
Dispositivi di Protezione Individuali
Preme segnalare che la Circolare INL 1/2026 riguardo ai DPI (dispositivi di protezione individuali) precisa che l’art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 (*) modifica il dettato dell’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Secondo la nuova lettera a) il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
E dunque, durante gli accertamenti ispettivi da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
*norma non modificata dalla Legge di conversione n. 198/2025