Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
La Circolare INL 1/2026 specifica che in merito ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto l’art. 5, comma 1, lett. i), del D.L. n. 159/2025 (*) modifica anche l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008:
- è ribadito l’obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza;
- è rivista la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Diversamente dalla precedente disciplina, che recava un elenco dei vari possibili componenti di un sistema, il nuovo comma 2 del citato art. 115 elenca quattro diverse tipologie di sistemi:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta.
Inoltre il nuovo comma 4 dell’art. 115 precisa che tutti i suddetti sistemi sono costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento e, fermo restando che vanno scelti in base all’idoneità per l’uso specifico, il comma 3 dell’art. 115 stabilisce che i primi tre sistemi hanno priorità rispetto all’ultimo.
Infine, è precisato che, in ogni caso, per i sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi di cui alla lett. c), vale quanto dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 111, comma 4, per quanto attiene alle circostanze che ne consentono l’utilizzo e all’art. 116 per tutti i requisiti di sicurezza richiesti.
*norma non modificata dalla Legge di conversione n. 198/2025