Sorveglianza sanitaria

Sicurezza sul lavoro

Sorveglianza sanitaria

La Circolare INL 1/2026 (*) interviene sulla sorveglianza sanitaria precisando che l’art. 17 del DL 159/2025 chiarisce quanto già consolidato a livello giurisprudenziale, modificando l’art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo esplicitamente che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.

Inoltre il decreto legge incide, anche sugli obblighi del medico competente di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 attribuendo allo stesso il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute.

Si introduce poi la lettera e-quater) all’art. 41, comma 2, che stabilisce la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. Rientra nell’alveo della sorveglianza sanitaria la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

L’Ispettorato segnala che il legislatore pone la condizione della presenza di ragionevole motivo e per una corretta applicazione della disposizione, si ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 41, comma 4-bis, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita”.

Infine, il legislatore ha modificato l’art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 inserendo l’ulteriore comma 3-quater, prevedendo che Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.

*norma non modificata dalla Legge di conversione n. 198/2025