LAVORATORE FRAGILE

Sicurezza sul lavoro

LAVORATORE FRAGILE

Posto che sono state ripristinate le visite mediche di cui al DLgs 81/08, la Circolare interministeriale n. 13 del 04.09.2020 delinea il concetto di fragilità che “va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”.

In altre parole, non è rilevabile alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. In tale contesto la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Al medico Competente è demandato il compito di affiancare il Datore di lavoro nella gestione della problematica e di eseguire la visita medica di idoneità richiesta dal lavoratore e ciò in alternativa a Inail, Asur ed ai competenti Dipartimenti universitari.

Allegato:Circolare interministeriale n. 13 del 04.09.2020