RESPONSABILITÀ’ DEL RLS RAPPRESNTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RLS
Sicurezza sul lavoro

RESPONSABILITÀ’ DEL RLS RAPPRESNTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La Cassazione, con la sentenza 38914/2023, nell’esaminare la posizione del RLS in relazione all’infortunio mortale, ha valutato se, con la sua condotta omissiva, abbia contribuito o cooperato a cagionare l’evento (articolo 113 del Codice penale), ovvero, abbia ottemperato agli obblighi imposti dall’art. 50 del DLgs 81/08, escludendo con ciò l’aspetto relativo ad una eventuale “posizione di garanzia”.

In effetti l’articolo 50 del Dlgs 81/2008, a cui la Cassazione fa riferimento, pone a carico del RLS, tra l’altro, l’obbligo giuridico di «promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori». Inoltre il RLS «fa proposte in merito alla attività di prevenzione» e «avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività».

In riferimento a tale obbligo di legge – peraltro non specificamente sanzionato dal testo unico – la Cassazione ha osservato come il RLS «non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge», in particolare “non segnalando” il fatto che un impiegato tecnico fosse adibito a mansioni di magazziniere, senza aver ricevuto la relativa formazione, nonché l’addestramento all’utilizzo del muletto (articolo 71 del testo unico),.

Dobbiamo rilevare che la sentenza in questione:

  • attiene allo specifico caso esaminato;
  • determina una “originale” presa di posizione della Cassazione e dei giudici di merito, nei confronti del RLS, figura di cui si evidenzia una funzione operativa nella organizzazione della sicurezza sul lavoro nelle aziende.

Ecco, in sintesi, il disposto normativo, con evidenziati gli aspetti operativi interni all’azienda:

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

……… omissis ……….

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

………. omissis …….

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

………. omissis …….

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

………. omissis …….