Regolamento (UE) 2020/1149 – Limitazione sull’utilizzo dei diisocianati

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Ambiente

Regolamento (UE) 2020/1149 – Limitazione sull’utilizzo dei diisocianati

Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/1149, che modifica l’allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 (REACH) (allegato XVII – restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi).

Rammentiamo che i diisocianati sono composti utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, come reagenti, insieme ai polioli, nella sintesi delle resine poliuretaniche.

Cosa cambia

La nuova voce dell’allegato XVII del REACH (Regolamento (UE) 1907/2006) dispone che:

  1. Dal 24 febbraio 2022, non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
  2. La concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso,

oppure

  1. Il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di adeguate notizie sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata“.

Formazione

La formazione, garantita dal datore di lavoro, deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.

Il Regolamento detta i contenuti della formazione, come previsto dal regolamento REACH aggiornato, di cui riportiamo un estratto:

  1. formazione generale, anche on line, riguardante:
  • chimica dei diisocianati;
  • pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
  • esposizione ai diisocianati;
  • valori limite di esposizione professionale;
  • modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • odore come segnale di pericolo;
  • importanza della volatilità per il rischio;
  • viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
  • igiene personale;
  • attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
  • rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • ventilazione;
  • pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
  • smaltimento di imballaggi vuoti;
  • protezione degli astanti;
  • individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
  1. formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante (omissis)
  2. formazione avanzata, anche on line, riguardante (omissis)