Obbligo sorveglianza sanitaria

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Giurisprudenza sicurezza

Obbligo sorveglianza sanitaria

INTERPELLO N. 2/2022 del 26/10/2022

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: interpello in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.Lgs. 81/08 e smi.

Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.

L’interpello posto dalla Regione Lazio chiede, in pratica, se la sorveglianza sanitaria sia da attivarsi anche per rischi evidenziati nella valutazione e nel relativo documento, ma non espressamente previsti dalla normativa (art. 41 – D.Lgs. 81/08).

La Commissione ha risposto che gli unici rischi da considerare sono quelli dell’articolo 41 sotto richiamato.

Per completezza d’informazione si allega l’Interpello in questione.

Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria

  1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
  2. a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
  3. b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
  4. La sorveglianza sanitaria comprende:
  5. a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  6. b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  7. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  8. d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  9. e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.

……..omissis….