Obbligatorietà della formazione
Si segnala l’inserimento della lettera b-bis al comma 4 dell’art 37 d.lgs. 81/2008 con cui si stabilisce l’obbligatorietà della formazione ricorre anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”.
A tal proposito, occorre precisare che “il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo”.