DVR semplificato

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Sicurezza sul lavoro

DVR semplificato

Dalla sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 06 aprile 2021, n. 12940 ricaviamo questi interessanti principi che aiutano la comprensione del dettato normativo, ovvero che anche le aziende che beneficiano del cosiddetto DVR SEMPLIFICATO (*), devono osservare le regole basilari di un Documento di Valutazione Rischi.

Posto che “il datore di lavoro, con il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori “, la sentenza in questione afferma che:

  1. è punita l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti. Anche in queste ipotesi le modalità pur semplificate di adempimento dell’obbligo di valutazione richiedono l’individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi. Infatti, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. I criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione.
  2. il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne adeguatezza ed efficacia.

(*) DM 30 novembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012