Carrello elevatore

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Giurisprudenza sicurezza

Carrello elevatore

Rischi specifici e comportamento imprudente

Da Cassazione Penale, Sez. 4, 10 maggio 2022, n. 18401, con riferimento al “ribaltamento di un carrello elevatore”, in termini molto sintetici, ricaviamo i seguenti principi.

1 – In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del DLgs 81/2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali (come le procedure) ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

Nei fatti, nel DVR nessun passaggio rileva la presenza di procedure operative predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi per il personale addetto ai carrelli elevatori derivanti dal sovraccarico, dal basculamento o dall’oscillazione del carrello elevatore; rischi, evidentemente, strettamente connessi alla tipologia di attività lavorativa espletata.

2 – Affinché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.