SICUREZZA NEI BAR E RISTORANTI

fire-fighters-g6d6d49ba4_1280
Sicurezza sul lavoro

SICUREZZA NEI BAR E RISTORANTI

Bar e Ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, in quanto non compresi in Allegato I del citato decreto (vedi nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011), fermo restando che restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, ad esempio, impianti di produzione calore >116 kW.

Sebbene bar e ristoranti, in via generale, non siano disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, tuttavia rimane in capo dal Datore di lavoro l’obbligo, a norma del DM 03/09/2021, di individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Si deve poi aggiungere doverosamente ciò che prescrive il DLgs 81/08 (sicurezza sul lavoro), infatti,

il Documento di Valutazione dei Rischi, che il Datore di lavoro di bar e ristoranti ha l’obbligo di redigere, deve prevedere anche gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, come:

  1. picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
  2. modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
  3. interferenze operative e layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.

Contestualmente la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza interessa tutte le persone presenti nell’esercizio, indipendentemente dal loro ruolo. Infatti il DM 02/09/2021, (art. 2) stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al DPR 151/2011.

Dunque ne deriva che:

  1. nel DVR continuano a essere valutati tutti i rischi per i lavoratori, tenuto conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo legato alla presenza del pubblico;
  2. nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza (DM 02/09/2021 e DM 03/09/2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con particolare riguardo agli occupanti con esigenze speciali.

Infine, il DM richiama l’attenzione sui compiti degli addetti all’antincendio, il cui numero (designazione e formazione) deve essere numericamente adeguato in base all’affollamento poiché queste figure “non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio”.