UTILIZZO ATTREZZATURE DI LAVORO

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Sicurezza sul lavoro

UTILIZZO ATTREZZATURE DI LAVORO

Dopo aver trattato l’aspetto della vigilanza, riteniamo doveroso fare il punto sull’uso delle attrezzature di lavoro e sulla manutenzione delle stesse affidata ai lavoratori che ne fanno uso, ovvero ribadire che in entrambe le ipotesi risulta indispensabile assicurare che i lavoratori ricevano una adeguata informazione, formazione e/o addestramento.

 

  • L’art. 71, comma 7, stabilisce che:

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

  1. a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
  2. b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.”

 

  • In merito alla formazione, l’art 73 definisce gli obblighi:
  1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
  2. a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  3. b) alle situazioni anormali prevedibili.
  4. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
  5. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
  6. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
  7. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione

Pertanto, dal combinato disposto delle menzionate norme si evince che le sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente (Art. 87 del DLgs 81/08) si applicano nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro e/o alla loro manutenzione lavoratori che non abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.