Stampaggio materie plastiche – Omessa valutazione del rischio

Sicurezza sul lavoro

Stampaggio materie plastiche – Omessa valutazione del rischio

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 giugno 2019, n. 27186

Responsabilità del datore di lavoro e del RSPP per omessa valutazione del rischio insito nelle operazioni di rimozione del materiale plastico dall’estrusore di una pressa ad iniezione.

Riteniamo utile riportare un estratto della sentenza anche per il fatto che nel nostro territorio sono presenti molte attività di stampaggio materie plastiche.

Occorre allo scopo precisare che l’infortunio si è verificato in quanto il dipendente, addetto allo stampaggio a mezzo di macchina ad iniezione ……., mentre si accingeva a rimuovere, mediante mazzetta e scalpello, un grumo di materiale plastico formatosi nell’estrusore, veniva investito da un getto di materiale plastico ad elevata temperatura, causato dalla pressione prodottasi per il riscaldamento del materiale residuato nell’apparecchiatura, rimasta inutilizzata da diverse ore. L’esplosione era stata provocata proprio a cagione dell’occlusione sia del foro di ingresso del materiale, sia dell’ugello che aveva provocato, a seguito della permanenza del materiale all’Interno della macchina, la degradazione del materiale con la formazione di gas.

Principi richiamati dalla sentenza

a) – “In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

b) – I cardini sui quali il datore di lavoro deve fondare l’analisi e la previsione dei rischi sono, in primo luogo, la ‘propria esperienza’, l’evoluzione della scienza e della tecnica ed infine ‘la casistica’ verificabile nell’ambito della lavorazione considerata.

c) – La rilevanza statistica, impone al datore di lavoro di predisporre comunque tutele per evitare il rischio, senza cadere nell’errore di escludere dagli obblighi di valutazione e prevenzione tutti quei rischi che sebbene ‘non ignoti’ si realizzino con rara frequenza.