Sicurezza Alimentare: Le novità introdotte dal regolamento (UE) 2021/382

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Sicurezza alimentare

Sicurezza Alimentare: Le novità introdotte dal regolamento (UE) 2021/382

Il Reg. UE 2021/382, in vigore dal 24-3-2021, introduce nuove regole che modificano il Reg.852/2004 in fatto di gestione degli allergeni, donazione di alimenti e cultura della sicurezza alimentare.

Le modifiche introdotte da tale Regolamento sono in linea con le riforme adottate a settembre 2020 dalla Commissione del Codex Alimentarius.

Di seguito si riportano le principali modifiche:

ALLEGATO I – PRODUZIONE PRIMARIA
ALLERGENI ALIMENTARI

La prima modifica apportata al regolamento è legata alla questione degli allergeni alimentari (Reg. UE 1169/2011).

 

La presenza di allergeni negli alimenti può portare a reazioni anche di alto impatto e, nei casi peggiori, al decesso del soggetto. Anche per questa ragione, la gestione degli allergeni alimentari è divenuta fondamentale per garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei. La gestione degli allergeni non deve essere affrontata solo durante la parte produttiva della filiera, ma durante l’intero processo produttivo.

Il Reg. UE 2021/382 specifica la gestione degli allergeni nelle fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio durante la produzione primaria, inserendo il punto 5 bis, che recita:

«Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggi

o di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.»;

 

ALLEGATO II – REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ALLEGATO I) INTRODUZIONE
RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

La Commissione europea ha promosso negli anni scorsi strategie di sostenibilità, con lo scopo di impattare positivamente il futuro dell’ambiente.

Uno dei principali approcci che caratterizzano il cosiddetto “Green Deal” europeo è la strategia “Farm to Fork”, dal produttore al consumatore.  Tra i principi del “Green Deal” c’è anche il concetto di spreco alimentare che ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari.

All’interno dell’allegato II, dopo il capitolo V, è stato inserito il capitolo V bis, che recita:

Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

  • gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
    1. per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;
    2. per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o
    3. per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento.
  • Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    1. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
    2. l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
    3. le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
    4. la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), se applicabile;
    5. le condizioni organolettiche;
    6. la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE 178/2002 per gli alimenti di origine animale), nel caso di prodotti di origine animale.
 CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Infine il Reg- UE 2021/382 sottolinea l’importanza della cultura della sicurezza alimentare necessaria affinché ogni attore della filiera comprenda l’importanza del proprio impegno a fornire alimenti salubri, sicuri e idonei.

Proprio per queste ragioni, dopo il capitolo XI è inserito il seguente capitolo XI bis:

«CAPITOLO XI bis Cultura della sicurezza alimentare

  1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
    • impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
    • ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
    • consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
    • comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
    • disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
  2. L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
    • garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
    • mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
    • verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
    • garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
    • garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
    • incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
  3. L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.».