Lavori in quota e misure di protezione collettiva

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Giurisprudenza sicurezza / Sicurezza sul lavoro

Lavori in quota e misure di protezione collettiva

La Cassazione Penale, Sez. 4, 04 dicembre 2023, n. 48046 ha stabilito che le misure di protezione collettiva vanno adottate in via prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale, da cui è derivata la condanna degli imputati.

Il fatto

Un lavoratore dipendente, mentre si trovava sul tetto di un fabbricato per effettuare opere di impermeabilizzazione, dopo aver sfondato un lucernario in plexiglass, precipitava al suolo da un’altezza di 4 metri.

Nel tetto del capannone erano presenti diversi lucernari privi di protezione mentre il perimetro esterno era protetto da parapetti. Il lavoratore infortunato aveva dichiarato che inciampando era caduto su uno dei lucernari che aveva ceduto provocando la sua caduta piano e ha ammesso che, come anche nei giorni precedenti, né lui né gli altri dipendenti indossavano la cintura di sicurezza da collegare alla linea vita installata sulla copertura.

Il principio

Occorre, invero, rammentare che la gestione del rischio di caduta dall’alto è affidata dalla legge a due principali forme di presidio: collettivo e individuale.

La prima disposizione prevede che debba essere data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (comma 1, lett. a); la ratio di tale indicazione risiede nel fatto che i dispositivi di protezione collettiva sono atti a operare indipendentemente dal fatto, e a dispetto del fatto, che il lavoratore abbia imprudentemente omesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale.

La seconda disposizione consente al datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo tra i sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota (art. 111, comma 2); è, quindi, valorizzata la possibilità per il datore di lavoro di optare, in relazione allo stato di fatto, per un sistema piuttosto che per un altro.

Un’ulteriore disposizione prevede che il datore di lavoro possa disporre l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi solamente nelle circostanze in cui risulti che l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non sia giustificato per la breve durata di utilizzo ovvero per caratteristiche del luogo non modificabili (art. 111, comma 4); tale disposizione rafforza l’indicazione iniziale circa la preferenza del legislatore per i sistemi di protezione collettiva in relazione ai lavori in quota.