La valutazione del rischio di un’attrezzatura

Sicurezza sul lavoro

La valutazione del rischio di un’attrezzatura

Dopo aver affrontato gli argomenti di cui alle precedenti news, rispettivamente del 28/11/2019 e del 25/10/2019, in questa sintesi affrontiamo il tema della valutazione dei rischi di un’attrezzatura di lavoro.

Precisato che un datore di lavoro il quale sceglie un’attrezzatura di lavoro deve effettuare una valutazione circa i rischi che l’attrezzatura comporta, ciò a norma dell’art. 71 (DLgs 81/08) implica valutare:

  1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  2. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  3. i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  4. i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Quindi il datore di lavoro valuta la probabilità che un determinato evento incidentale si verifichi, individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, le mette in atto e organizza le azioni di monitoraggio dell’efficacia di tali misure e programma la fase di revisione della valutazione dei rischi.

Per fare ciò il datore di lavoro tiene conto anche della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell’attrezzatura, dei limiti nell’uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d’impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori.

Da ricordare che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, oppure messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati dal d.lgs. 81/08, allegato V.

Sul datore di lavoro inoltre ricade il compito di riscontrare e segnalare le evidenti non rispondenze ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni europee o dal d.lgs. 81/08, allegato V, ovvero la presenza dei cosiddetti vizi palesi.