Infortunio studente in tirocinio formativo

Giurisprudenza sicurezza / Sicurezza sul lavoro

Infortunio studente in tirocinio formativo

Nell’ambito del solco già tracciato di commento alle sentenze della Suprema Corte, trattiamo la tematica di sicurezza nel contesto del tirocinio formativo.

Infortunio studente in tirocinio formativo

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2022, n. 7093

La Sentenza merita particolare attenzione poiché, nel trattare l’argomento del “tirocinio formativo”, attività che vede coinvolte le aziende che “ospitano” studenti, ci fornisce precise indicazioni circa le misure da attuare al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti e, per contro, tutelare il datore di lavoro ospitante.

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, lo studente in tirocinio formativo è equiparato a colui che svolge un’attività lavorativa nell’ambito di una organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere ……. [art. 2, comma 1, lett. a) DLgs. 9 aprile 2008, n. 81].

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda sia presente un soggetto che svolga un tirocinio formativo, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico, al fine di garantire la salute e la sicurezza dello stesso come fosse un lavoratore dipendente.

La Sentenza indica in maniera puntuale le regole cautelari violate dal datore di lavoro:

  • omessa previsione del rischio a cui era esposta la persona offesa nella lavorazione a cui era stata adibita (artt. 28 e 17 d.lgs. 81/08),
  • omessa formazione e informazione della tirocinante (artt. 36, 37 D.Lgs. 81/08),
  • omessa fornitura di idonei dispositivi di protezione (art. 77 d.lgs. 81/08).

Un cenno merita anche il Documento di valutazione rischi, in quanto la Sentenza in esame da rilievo al fatto che:

  • il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata