Il rischio acrilammide negli alimenti

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Sicurezza alimentare

Il rischio acrilammide negli alimenti

Da aprile 2018 è necessario valutare il rischio acrilammide e adottare buone prassi di produzione da parte delle imprese alimentari

 A partire dall’11 aprile 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento n. 2158/2017 che definisce i nuovi livelli di acrilammide negli alimenti e impone nuovi obblighi agli operatori alimentari.

Il 20 novembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione con le misure di attenuazione e i livelli di riferimento per la riduzione di acrilammide nel cibo basate sulle  conoscenze scientifiche e tecniche. Queste procedure permettono di ridurre il tenore della sostanza nel cibo senza compromettere la qualità del prodotto.

Gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato prodotti alimentari soggetti ad una presenza di acrilammide, devono perciò applicare queste misure di attenuazione nel corso dei loro processi produttivi in modo tale da raggiungere i livelli di tale sostanza più bassi che si possano ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento fissati nel Regolamento stesso (Allegato IV).

In particolare il Reg 2017/2158 fa riferimento ai seguenti prodotti alimentari:

  1. patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche
  2. patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
  3. pane;
  4. cereali per la prima colazione (escluso il porridge);
  5. prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
  6. caffè torrefatto e caffè (solubile) istantaneo;
  7. succedanei del caffè;
  8. alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ogni prodotto gli Allegati I e II del regolamento indicano le misure di attenuazione.

Gli OSA devono quindi predisporre un programma per la campionatura e l’analisi dei tenori di acrilammide nei loro prodotti alimentari e in caso di superamento dei livelli di riferimento devono riesaminano le misure di attenuazione applicate e adeguare i processi e i controlli al fine di risolvere la non conformità.

Fonte: http://www.veterinariaalimenti.marche.it/Articoli/acrilammide-1-che-cose-2-nuovo-regolamento-per-ridurne-la-presenza-negli-alimenti-e-3-consigli-per-i-consumatori