DPI e profili di responsabilità

Sicurezza
Giurisprudenza sicurezza / Sicurezza sul lavoro

DPI e profili di responsabilità

Dall’esame della sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 20 dicembre 2018, n. 57706, che ha riguardato un infortunio dovuto ad assenza di scarpe antinfortunistiche, si evidenziano alcuni principi espressi dal Giudice che impattano significativamente sull’applicazione delle norme statuite dal DLgs 81/2008 cd “Testo Unico Sicurezza”, di cui il Datore di lavoro è sempre responsabile.

In sintesi, emergono i seguenti profili di responsabilità:

  1. Il datore di lavoro deve sorvegliare continuamente sull’adozione dei DPI da parte di preposti e lavoratori;
  2. il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili (dotazione) i predetti dispositivi di sicurezza (cfr. sez. 4 n. 21593 del 02/04/2007, Bucolo, Rv. 236725);
  3. Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro [cfr. sez. 4 n. 4361 del 21/10/2014 Ud. (dep. 29/01/2015), Ottino, Rv. 263200];
  4. gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del d.lgs. 81/08:
  • riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale;
  • sia espresso ed effettivo, non equivoco;
  • investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza;
  • che il delegato sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (cfr. sez. unite n.38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261108).