SICUREZZA MACCHINE

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Sicurezza sul lavoro

SICUREZZA MACCHINE

IN FASE DI ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE OCCORRE TENER IN DEBITO CONTO LA NOVITA’ NORMATIVA

Nel mondo del lavoro l’utilizzo delle macchine continua a provocare un significativo numero di infortuni e per migliorare la prevenzione è necessario, oltre che effettuare una corretta installazione e manutenzione, nel rispetto del dettato dell’art. 71 del DLgs 81/08(*), prendere in considerazione le normative sulla sicurezza nella loro progettazione e costruzione (Regolamenti UE, Leggi, norme UNI-ISO).

Per fornire indicazioni chiare e omogenee sui requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e sulle procedure di valutazione della conformità, è stato emanato (pubblicato il 29 giugno 2023 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 19 luglio 2023, ma, a parte alcuni articoli, si applicherà dal 14 gennaio 2027 e, solo da quest’ultima data, sarà abrogata la precedente direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE).

Preme rammentare che la norma europea stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo un elevato livello di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali.

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(*) Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
  2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
  3. a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  4. b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  5. c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  6. d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
  7. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.
  8. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  9. a) le attrezzature di lavoro siano:
  • 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
  • 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  • 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
  1. b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
  2. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459(N) 108, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
  3. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
  4. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  5. a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;
  6. b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
  7. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
  8. a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  9. b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  • 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  • 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
  1. c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

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