Sicurezza del macchinario e responsabilità del datore di lavoro

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Sicurezza sul lavoro

Sicurezza del macchinario e responsabilità del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5794 – Decesso dell’operaio tessitore incastrato tra la bobina e il tessuto in fase di avvolgimento e responsabilità del datore di lavoro.

Preme segnalare la sentenza in oggetto per il fatto che fornisce chiare indicazioni sull’applicazione delle norme di sicurezza alle macchine, infatti la Cassazione in questa sentenza afferma che

  • «la eventuale responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro che il macchinario impieghi, gravando su quest’ultimo l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza».
  • «l’art. 71 D.Lgs. 81/2008, fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto».
  • «l’assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza cagionare problemi per oltre vent’anni non esime da responsabilità la ricorrente, atteso che l’utilizzazione di un macchinario non conforme alle disposizioni a tutela della sicurezza, ancorché protratta nel tempo senza incidenti e anche qualora sia risultata esente da censure in occasione di precedenti ispezioni, non esime da responsabilità il datore di lavoro o il soggetto cui è demandata nell’ambito dell’impresa la cura della prevenzione degli infortuni sul lavoro».
  • nelle disposizioni «di cui all’allegato V D.Lgs. 81/08, ai cui punti 6 e 11 si stabilisce, tra l’altro, che ….. se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione».

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