Polizze catastrofali: convertito in legge decreto di proroga

Sicurezza sul lavoro

Polizze catastrofali: convertito in legge decreto di proroga

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 la legge di conversione (L. 27 maggio 2025, n. 78) del D.L. 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, che introduce importanti novità in merito all’obbligo di stipula di polizze assicurative contro calamità naturali a carico delle imprese.

Con la conversione in legge tale obbligo è stato posticipato secondo le seguenti scadenze:

  • Grandi imprese: obbligo confermato al 31 marzo 2025;
  • Medie imprese: obbligo posticipato al 1° ottobre 2025;
  • Piccole e microimprese: obbligo posticipato al 31 dicembre 2025.

La legge di conversione ha inoltre specificato che per la determinazione del valore dei beni da assicurare, si dovrà fare riferimento a:

  • valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
  • costo di rimpiazzo per i beni mobili;
  • costo di ripristino per i terreni.

Tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione, si segnalano:

  • l’esclusione dagli obblighi di copertura e da qualsiasi beneficio pubblico in caso di calamità per gli immobili privi di regolare titolo edilizio (ad eccezione degli immobili la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio), salvo che siano oggetto di sanatoria o condono in corso;
  • l’esclusione dai limiti di copertura assicurativa per le grandi imprese e gruppi che stipulano contratti globali validi per tutto il gruppo (non si applicano quindi i limiti di scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno);
  • la tutela per gli imprenditori che assicurano beni di terzi (privi della copertura assicurativa) impiegati nella propria attività: è previsto il diritto al ristoro del lucro cessante (fino al 40% dell’indennizzo spettante al proprietario) per il periodo di interruzione dell’attività e un privilegio legale per il rimborso delle somme sostenute per la polizza. Questa tutela è prevista nel caso in cui il proprietario del bene non utilizzi le somme ricevute per l’indennizzo assicurativo per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
  • l’introduzione del controllo dei prezzi dei premi assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, per prevenire fenomeni speculativi.