Ordinanza regionale n. 17 in materia di impiantistica rifiuti

Ambiente

Ordinanza regionale n. 17 in materia di impiantistica rifiuti

Con l’ordinanza della Regione Marche (link), vista anche la circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo, in deroga all’art. 208 del D.lgs. 152/06, agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, e con riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), è consentito apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti limitatamente ai valori della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, purché ciò non rappresenti una modifica sostanziale.
La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio viene ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Eventuali ulteriori provvedimenti relativi ai rifiuti urbani e assimilati, possono comunque essere assunti nell’interesse pubblico dalle Province territorialmente competenti ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006, sulla base di esigenze e condizioni di contesto o specifiche.
L’ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 02 aprile 2020 e ha durata limitata al tempo strettamente connesso alla gestione dell’emergenza CoVid 19 e comunque non superiore a sei mesi.