Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116: riforma dei reati ambientali
Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116: riforma dei reati ambientali
Con il DL n. 116, pubblicato in GU in data 8 agosto 2025 sono state introdotte Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Il testo normativo tiene conto della necessità di «assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti (…) di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle persone» nonché di «dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025»
Ad oggi, i reati ambientali sono contenuti, di fatto, in due principali leggi: il DLgs 152/2006 (cosiddetto TUA) ed il Codice Penale; ed è proprio su tali normative che il DL 116/2025 interviene.
Ora, con i limiti delle nostre competenze legali, cerchiamo di tracciare un resoconto circa le novità introdotte dal testo in esame.
Tutela ambientale delle condotte di abbandono di rifiuti
Viene modificata il testo dell’art. 255 che da Abbandono di rifiuti si trasforma in Abbandono di rifiuti non pericolosi; mentre l’abbandono dei rifiuti pericolosi viene inserito in un diverso e nuovo articolo, ovvero l’art. 255 ter. Viene introdotta la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi qualora l’abbandono o il deposito siano effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore.
Si punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi qualora: a) dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna; b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati.
Gestione di rifiuti non autorizzati e discarica abusiva
La riforma interviene poi sull’art. 256 TUA; tale norma puniva, al primo comma, l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di specifica autorizzazione mentre al terzo comma la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. Entrambe le fattispecie erano di natura contravvenzionale con pena alternativa nel caso di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi mentre con pena cumulativa (ammenda e arresto) in tutti gli altri casi. Ora, la gestione di rifiuti non autorizzata viene trasformata in delitto e viene punita con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da uno a cinque anni nel caso di rifiuti pericolosi. Le pene che si alzano considerevolmente nel caso della fattispecie di pericolo, con sanzione della reclusione da uno a cinque anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da due anni a sei anni e sei mesi nel caso di rifiuti pericolosi.
Altrettanto, il reato di discarica non autorizzata viene trasformato in delitto e viene punito con la sanzione da uno a cinque anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi nel caso di rifiuti pericolosi.
Anche in questo caso, qualora derivi il pericolo, le pene vengono ulteriormente alzate: da due anni a sei anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da due anni e sei mesi a sette anni nel caso di rifiuti pericolosi.
Ulteriori modifiche al TUA.
Viene modificato, con la medesima logica, anche l’art. 256 bis relativo alla fattispecie di combustione illecita di rifiuti.
Poi la modifica dell’art. 259 TUA per adeguarlo alla più recente normativa sovranazionale; precedentemente rubricata Traffico illecito di rifiuti diventa Spedizione illegale di rifiuti.
Sanzioni ex d.lgs. n. 231/01
Sempre l’art. 259 bis c. 2 TUA introduce, oltre alla responsabilità omissiva del titolare dell’impresa, anche «Ai predetti titolari» si applicano altresì le sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». Il riferimento normativo è alle sanzioni interdittive previste in tema di responsabilità amministrativa degli enti e che, ai sensi del d.lgs. n. 231/01, si applicano alle società responsabili di uno dei delitti previsti dal medesimo decreto. Occorre quindi sottolineare che il decreto legge in parola impone alle società di “aggiornare”, urgentemente, il proprio modello organizzativo, divenuto certamente obsoleto in ragione delle profonde e sostanziali modifiche dei reati presupposto.
In conclusione
In attesa di conoscere se il decreto verrà convertito e con quali eventuali modifiche, appare evidente l’inasprimento sanzionatorio, con trasformazione delle contravvenzioni in delitti (anche per i casi meno gravi per i quali era addirittura possibile accedere all’oblazione). Ne consegue che l’attenzione da porre sull’espetto gestione rifiuti sia rilevante.