ATTIVITÀ USURANTI

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Sicurezza sul lavoro

ATTIVITÀ USURANTI

Entro il 31 marzo p.v., i datori di lavoro devono effettuare gli adempimenti di rilevazione delle attività usuranti e di comunicazione del lavoro notturno.

Gli adempimenti di cui sopra vanno effettuati con modalità telematiche attraverso la compilazione dei modelli LAV_US accedendo al sito ministeriale www.cliclavoro.gov.it.

Il D. Lgs. 21.04.2011 n.67, introducendo la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore dei lavoratori “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” (c.d. “attività usuranti”), stabilisce obblighi di comunicazione e rilevazione per i datori di lavoro.

Con DM 20.09.2011, come modificato dal DM 20.09.2017, sono state dettate modalità attuative di detta disciplina.

Attività usuranti

Di seguito, (s.e.o.), si richiamano le lavorazioni definite usuranti (art.1, comma 1, D.Lgs. n.67/2011):

  • A) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art.2 del D.M. 19.05.1999 (lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
  • B) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del D.Lgs. n.67/2011, nelle seguenti categorie:
    • i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; di conseguenza è periodo notturno quello tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5), per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a: 78 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009; 64 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
    • i lavoratori, diversi da quelli di cui al punto precedente, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
  • C) lavoratori di imprese svolgenti determinate lavorazioni con le modalità del lavoro su linee a catena (lavoro c.d. a catena) indicate nell’allegato 1 dello stesso decreto): Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; Costruzione di autoveicoli e di rimorchi; Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; Elettrodomestici; Altri strumenti e apparecchi; Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.; Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
  • D) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;