RAEE
Il 24 gennaio 2026 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 2, del 27 gennaio 2026, “Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE”. Il provvedimento apporta una serie di modifiche al D.Lgs. 49/2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 del 09/01/2026).
Nello specifico:
- l’art. 1 riscrive la definizione di RAEE storici, in base alla nuova formulazione, sono considerati storici:
1) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.
- L’art. 2 modifica l’art. 23, che disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. In particolare, viene precisato l’ambito di applicazione della disciplina di finanziamento dei RAEE domestici non storici, in conformità alla direttiva (UE) 2024/884 e alla nuova definizione introdotta dal decreto. La disciplina del finanziamento si applica quindi ai RAEE domestici derivanti:
– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.
- L’art. 3 introduce disposizioni speculari a quelle dell’articolo precedente con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali, apportando all’art. 24 modifiche analoghe a quelle operate all’art. 23.
- L’art. 4 modifica l’art. 24-bis, relativo alla disciplina della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, precisando che il finanziamento è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.
- L’art. 5 interviene sull’art. 28, chiarendo che l’obbligo di marchiatura si applica:
- ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012;
- alle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), solo se immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.
- L’art. 6 modifica l’art. 40, comma 3, eliminando la previsione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014.